Il contrassegno è strettamente personale (utilizzabile quindi solo in presenza dell’intestatario), non è vincolato ad uno specifico veicolo, né subordinato al possesso della patente di guida.
E’ sufficiente che l’intestatario lo esponga sul parabrezza del veicolo quando è alla guida o è accompagnato da terzi.
Il contrassegno invalidi, se esposto sul veicolo al servizio effettivo del titolare dello stesso e sempre che la sosta non rechi grave intralcio permette di:
- transitare nelle corsie riservate ai mezzi pubblici;
- circolare nelle aree pedonali, nelle zone a traffico limitato (Ztl) e a traffico controllato (Ztc);
- circolare nel caso di blocco o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o inquinamento (domeniche ecologiche, targhe alterne…);
- sostare negli spazi riservati ai veicoli delle persone disabili (tranne nelle aree di parcheggio “personalizzate”);
- sostare gratuitamente nei posteggi pubblici a pagamento;
- sostare senza limitazioni di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato;
- sostare nelle aree pedonali, nelle zone a traffico limitato (Ztl) e a traffico controllato (Ztc);
Il contrassegno invalidi, anche se esposto, non autorizza alla sosta nei luoghi dove questa è vietata dalle principali norme di comportamento (marciapiedi, spazi per i mezzi pubblici, in corrispondenza o prossimità delle intersezioni, contro il senso di marcia, sugli attraversamenti pedonali e ciclabili, sulle piste ciclabili, negli spazi riservati ai mezzi di soccorso e di polizia, etc e in ogni luogo dove la sosta rechi comunque grave intralcio).
La durata del contrassegno dipende dal periodo indicato nel certificato del medico legale. La durata massima è di 5 anni anche se l’invalidità è permanente.