Il presupposto è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
Si intendono per:
a. locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su ogni lato verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
b. aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;
c. utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;
d. utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
Sono escluse dal tributo:
a. ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili.
b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso
abitazione, superficie.
E’ assicurata una riduzione del 10 % della quota variabile del tributo alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in proprio del materiale prodotto. La riduzione è subordinata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione di praticare il compostaggio domestico in modo continuativo e la disponibilità a sottoporsi a periodici controlli. Qualora a seguito di controlli il compostatore venisse trovato inutilizzato, o non più presente presso l’utenza, all’utente verranno addebitate tutte le annualità pregresse di cui ha goduto della agevolazione, fino al massimo di 5 annualità e le eventuali sanzioni applicabili.