La dichiarazione, introdotta nel 2012, deve essere presentata nei casi seguenti:
- fabbricati inagibili o inabitabili e non utilizzati (riduzione 50%) con allegata perizia;
- fabbricati di interesse storico o artistico (riduzione 50%);
- immobili posseduti da soggetti residenti all'estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia (riduzione 50%);
- immobili affitati a canone concordato (riduzione del 25%).
- Tutti i casi in cui il Comune non sia in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento degli obblighi IMU;
Le casistiche possono essere varie, alcuni esempi:
- immobili oggetto di locazione finanziaria;
- immobili oggetto di concessione amministrativa su aree demaniali;
- aree fabbricabili dove si evince il valore vanale attribuito;
- terreno agricolo divenuto area fabbricabile;
- area edificata oggetto di imposizione IMU come area fabbricabile in quanto il fabbricato sovrastante viene demolito o è oggetto di interventi di recupero;
- immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa, in via provvisoria, o a proprietà indivisa, ovvero per il quale è variata la destinazione ad abitazione principale dell’alloggio (es.: è rimasto inutilizzato oppure non è stato utilizzato come abitazione principale per parte dell’anno);
- immobile concesso in locazione da Iacp o da altri enti di edilizia residenziale pubblica;
- tutti gli immobili che hanno acquisito o perso il diritto all’esenzione da IMU dal 1° gennaio 2012;
- fabbricati del gruppo D non accatastati o accatastati senza rendita, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, cioè quelli per i quali l’IMU si calcola sui “valori contabili”, ma solo qualora si verifichino variazioni di tali valori; immobili oggetto di riunioni di usufrutto non dichiarate in catasto;
- immobili oggetto di estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o superficie, qualora non sia stata dichiarata in catasto e non sia inclusa in un atto notarile;
- parti comuni del condominio (art. 1117, n. 2, c.c.) accatastate autonomamente;
- immobili in multiproprietà;
- immobili posseduti da persone giuridiche interessate da operazioni di fusione, incorporazione o scissione;
- immobile oggetto di acquisto o cessazione di un diritto reale per effetto di legge (es.: usufrutto legale dei genitori);
- Tutti i casi in cui il contribuente non abbia provveduto all’accatastamento dell’immobile o a dichiarare in catasto eventuali variazioni non contenute in atti notarili;
- immobile ex casa coniugale assegnato dal giudice in caso di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma solo nel caso in cui il Comune nel cui territorio è ubicato l’immobile non coincida né con quello di celebrazione del matrimonio (cui è il giudice a comunicare l’assegnazione) né con quello di nascita dell’assegnatario (in quanto il Comune di celebrazione del matrimonio ha l’obbligo di comunicare a tale Comune il provvedimento del giudice).
Pertinenze dell’abitazione principale
A differenza di quanto indicato in precedenza, le variazioni di aliquota delle eventuali pertinenze dell’abitazione principale, nel caso di numero superiore ad uno per ciascuna classe catastale, dovute esclusivamente alle differenze al riguardo tra IMU e ICI, non richiederanno di presentare la dichiarazione al comune.