L’interessato può dichiarare fatti, stati o qualità personali o relativi ad altri soggetti, purché la dichiarazione sia resa nel proprio interesse e riguardi circostanze che siano a sua diretta conoscenza. La dichiarazione deve essere resa personalmente e per iscritto dall’interessato e, a parte casi residuali, non necessita di autenticazione né è soggetta ad imposta di bollo: è sufficiente firmare ed allegare la fotocopia del documento di identità (nei casi di invio per posta o attraverso fax o e-mail) oppure apporre la propria firma davanti al dipendente addetto.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può anche riguardare la conformità all’originale di documenti rilasciati o depositati presso una pubblica amministrazione o di qualsiasi tipo di documento fiscale soggetto a conservazione da parte del contribuente (Art. 19 T.U.).
NON sono sostituibili con dichiarazione sostitutiva di atto notorio: i certificati medici, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi e brevetti.