L’autocertificazione è una dichiarazione sottoscritta di proprio pugno dal cittadino e può sostituire le normali certificazioni e gli atti notori, nei rapporti con la pubblica amministrazione (e con concessionari e gestori di pubblici servizi) secondo gli usi consentiti dalla legge.
La procedura si applica nei casi in cui viene “autocertificata”:
- data e luogo di nascita
- residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici
- stato di celibe, coniugato o vedovo o stato libero
- stato di famiglia, esistenza in vita, nascita del figlio
- decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente
- iscrizione in albi, elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione
- appartenenza ad ordini professionali
- titoli di studio acquisiti ed esami sostenuti
- qualifica professionale posseduta, titoli di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e qualificazione tecnica
- situazione reddituale o economica, assolvimento di obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto
- possesso e numero del codice fiscale e della partita IVA e dei dati contenuti nell’archivio dell’anagrafe tributaria inerente l’interessato
- stato di disoccupazione
- qualità di pensionato e categoria di pensione, di studente, qualità di legale rappresentante di persone fisiche e giuridiche, tutore, curatore e simili
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- adempimento o non adempimento degli obblighi militari (ivi compreso stato matricolare)
- certificazione di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione e di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi e provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale
- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
- qualità di vivenza a carico
- tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile
- non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Non sono autocertificabili i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti, in quanto non possono essere sostituiti con altri documenti o dichiarazioni – vedi anche l’art. 49 del Testo Unico.