Presentare autocertificazione

Servizio attivo

L’autocertificazione è una dichiarazione sottoscritta di proprio pugno dal cittadino e può sostituire le normali certificazioni e gli atti notori, nei rapporti con la pubblica amministrazione (e con concessionari e gestori di pubblici servizi).

A chi è rivolto

Tutti i cittadini.

Descrizione

L’autocertificazione è una dichiarazione sottoscritta di proprio pugno dal cittadino e può sostituire le normali certificazioni e gli atti notori, nei rapporti con la pubblica amministrazione (e con concessionari e gestori di pubblici servizi) secondo gli usi consentiti dalla legge.

La procedura si applica nei casi in cui viene “autocertificata”:

  • data e luogo di nascita
  • residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici
  • stato di celibe, coniugato o vedovo o stato libero
  • stato di famiglia, esistenza in vita, nascita del figlio
  • decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente
  • iscrizione in albi, elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione
  • appartenenza ad ordini professionali
  • titoli di studio acquisiti ed esami sostenuti
  • qualifica professionale posseduta, titoli di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e qualificazione tecnica
  • situazione reddituale o economica, assolvimento di obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto
  • possesso e numero del codice fiscale e della partita IVA e dei dati contenuti nell’archivio dell’anagrafe tributaria inerente l’interessato
  • stato di disoccupazione
  • qualità di pensionato e categoria di pensione, di studente, qualità di legale rappresentante di persone fisiche e giuridiche, tutore, curatore e simili
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
  • adempimento o non adempimento degli obblighi militari (ivi compreso stato matricolare)
  • certificazione di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione e di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi e provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale
  • non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
  • qualità di vivenza a carico
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile
  • non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Non sono autocertificabili i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti, in quanto non possono essere sostituiti con altri documenti o dichiarazioni – vedi anche l’art. 49 del Testo Unico.

Come fare

Nel caso in cui non sia possibile utilizzare l'autocertificazione, si può usare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, come previsto dall’art. 47 del Testo Unico sopra citato.
L’interessato può dichiarare fatti, stati o qualità personali o relativi ad altri soggetti, purché la dichiarazione sia resa nel proprio interesse e riguardi circostanze che siano a sua diretta conoscenza. La dichiarazione deve essere resa personalmente e per iscritto dall’interessato e, a parte casi residuali, non necessita di autenticazione né è soggetta ad imposta di bollo: è sufficiente firmare ed allegare la fotocopia del documento di identità (nei casi di invio per posta o attraverso fax o e-mail) oppure apporre la propria firma davanti al dipendente addetto.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può anche riguardare la conformità all’originale di documenti rilasciati o depositati presso una pubblica amministrazione o di qualsiasi tipo di documento fiscale soggetto a conservazione da parte del contribuente (Art. 19 T.U.).

Cosa serve

Nessuna documentazione richiesta.

Cosa si ottiene

La presentazione dell'autocertificazione (o della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).

Tempi e scadenze

Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità degli atti che sostituiscono (art. 48 del T.U.).
Hanno validità illimitata i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni e le dichiarazioni sostitutive che attestano stati e fatti personali non soggetti a modificazione (es. certificati di nascita e di morte, titoli di studio).
Salvo diversa disposizione in apposite leggi e regolamenti, tutti gli altri certificati hanno validità per 6 mesi dal momento del rilascio.
La validità delle certificazioni anagrafiche e quelle relative allo stato civile è prolungabile oltre questo termine, dichiarando e sottoscrivendo che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito modificazioni (art. 41 T.U.).

Costi

Nessun costo.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Vincoli

I soggetti che rilasciano dichiarazioni false o esibiscono atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti con pene che possono arrivare alla reclusione fino ad un massimo di 3 anni (art. 76 del Testo Unico). Le dichiarazioni false, inoltre, possono portare alla decadenza automatica dei benefici per ottenere i quali è stata prodotta la documentazione falsa (art. 75 del Testo Unico).

Ulteriori informazioni

La procedura di autocertificazione è disciplinata dal Testo Unico sulla documentazione amministrativa ( D. P. R. 28/12/2000 – n. 445 ). Vengono previste in particolare alcune tematiche di interesse:
1. documenti d’identità e di riconoscimento al posto di certificati (art. 45 T.U.)
2. autocertificazione più facile (art. 46 T.U.)
3. dichiarazioni sostitutive di notorietà (art. 47 T.U.)
4. scadenza dei certificati (art. 48 T.U.)

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Anagrafe e Stato Civile

Piazza Vittorio Veneto, 5, 22070 Binago CO, Italia

Telefono: 031940142 digitare 1 (Comune), int. 2
Email: anagrafe@comune.binago.co.it
PEC: anagrafe.comune.binago@pec.regione.lombardia.it

Pagina aggiornata il 17/04/2024