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1. Gli avvisi di pagamento possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:
a) l’ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
b) l’ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all’importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;
c) l’importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 50 euro;
d) la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell’importo che si intende rateizzare;
e) sull’importo soggetto ad ulteriore rateizzazione verranno applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione;
f) in caso di mancato pagamento alla scadenza, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione secondo la normativa di legge applicabile.