ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE
IL SINDACO
Visto l’art. 1 della Legge 8 marzo 1989, n. 95 come modificato dal comma 2 dell’art. 3 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, sostituito dall’art. 9 della Legge 30 aprile 1999, N. 120;
INVITA
coloro che desiderano essere inseriti nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore elettorale a farne apposita domanda entro il mese di novembre;
RICORDA
che l’inclusione nell’Albo suddetto è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
- essere elettore del Comune
- avere assolto gli obblighi scolastici
- non essere dipendente dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazione e dei Trasporti
- non appartenere a forze armate in servizio;
- non svolgere presso le A.S.L. le funzioni già attribuite al medico provinciale, all’ufficiale sanitario od al medico condotto;
- non essere Segretario Comunale o dipendente comunale addetto o comandato a prestare servizio presso gli uffici elettorali;
- non essere candidato alle elezioni.