L’accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune d’Italia e non può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.
Il presidente del seggio accerterà che l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome; richiederà all’accompagnatore il certificato elettorale, per constatare se ha già in precedenza esercitato la funzione predetta e sul certificato elettorale sarà fatta apposita annotazione del compito assolto. Acquisirà l’eventuale certificato medico rilasciato da idonea autorità sanitaria, che abbia accertato la necessità per l’elettore di venire accompagnato, qualora la tessera di detto elettore sia sprovvista dell’apposito timbro di diritto di voto assistito permanente.
I certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale, ATS, e dovranno avere data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione.
Detti certificati devono attestare che "l’infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore".
I certificati stessi devono essere rilasciati gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto o applicazione di marche da bollo.
Per evitare di doversi munire ad ogni consultazione elettorale dell’apposito certificato medico, è possibile, per gli elettori fisicamente impediti, presentare una richiesta al Comune tendente ad ottenere l’annotazione permanente del diritto di voto assistito. Tale richiesta deve essere corredata da apposito certificato sanitario di cui sopra.
Si allegano i moduli di richiesta di annotazione voto assistito permanente.